Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ieri ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma, ad agio dell'Hellas Verona, perché i giallorossi hanno utilizzato Amadou Diawara, non presente nella lista dei 25 giocatori presentati da Trigoria. La Roma ha già presentato ricorso alla Corte d'Appello, affidandosi al legale di fiducia, Antonio Conte; la tesi difensiva poggerebbe sul fatto che nell'elenco dei 17 over 22 c'erano ancora tre slot vuoti, utilizzabili appunto per inserire l'ex Napoli, quindi l'errore sarebbe figlio della distrazione. Di contro, l'articolo 9 del cominicato 83/A Figc del 20 novembre 2014 semrerebbe parlare chiaro: “L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva”. Di seguito i nove articoli della norma che regola l'uso dei 25 giocatori:
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Le società di Serie A, fatto salvo quanto previsto al comma 2, potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nell’elenco di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere “calciatori formati nel club” e almeno 4 “calciatori formati in Italia”. Per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato. Per “calciatori formati in Italia” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nellaquale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato.
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2. Sarà consentito alle società di Serie A l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell’elenco dei 25 calciatori di cui ai successivi commi, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 22° anno di età (“calciatori under 22”).
3. Le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25calciatori, da individuarsi tra quelli per esse tesserati o tra quelli per i quali, completata la procedura di richiesta del transfer, lo stesso non sia stato ancora rilasciato, indicando quali siano i quattro “calciatori formati nel club” e quali siano i quattro “calciatori formati in Italia”. I calciatori per i quali non sia stato ancora rilasciato il transfer possono essere inseriti nell’elenco ma non possono essere utilizzati prima della concessione del visto di esecutività.
4. L’elenco dei 25 calciatori di cui al precedente comma, può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. L’elenco dei suddetti 25 calciatori, scaduto il predetto termine e, fattosalvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, può essere nuovamente variato dall’inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di detto periodo. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato.
5. L’elenco di cui al comma 3, se incompleto, può essere integrato fino al numero massimo di 25 consentito, esclusivamente con calciatori tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimento, nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dal Comunicato Ufficiale annuale diramato in materia dalla F.I.G.C..
6. Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni di seguito indicate dell’elenco dei 25 calciatori: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer; c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento; d) sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto; e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori. Nel caso di sostituzione diun calciatore di cui alla presente lettera e), quest’ultimo potrà essere reinserito al posto del suo sostituto nell’elenco dei “calciatori over 212” solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione.
7. Le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Lega prima dell’inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega.
8. E’ fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso. Tale divieto non sussiste per i calciatori di cui al comma 2.
9. Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. Non si incorre nella violazione in caso di utilizzo dei calciatori di cui la comma 2.
Gianluca La Penna