In merito alla sospensione delle gare per espressioni di tipo discriminatorio a normare la fattispecie è l'articolo 62 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) denominato 'Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare'. La norma è a sua volta suddivisa in 9 commi, se al comma 2 leggiamo “Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio”, al 2 bis è specificato: “E’ vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”. Inoltre, acché inizi la partita è necessaria la presenza della “forza pubblica in misura adeguata – si legge nel comma 4 – L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza”. Arriviamo così al punto che ci interessa: chi può sospendere la gara? La risposta arriva nei commi 5 e 6. Il primo recita: “L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”, mentre al 6 è scritto: “ Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o sospendere la gara”. Cosa succede se la gara viene sospesa non in modo definitivo? Questo viene definito al comma 8: “In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi”. La norma si chiuder così al comma 9: “L’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti”.
GIanluca La Penna